DoveStiamoAndando: a scoprire come cambia il mondo dell’illegalità in Italia

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Avv. Lidia Lo Giudice

MILANO – Come è cambiato il mondo dell’illegalità in Italia, negli ultimi anni? Ci sono ragioni di speranza o cupezza o più verosimilmente di tutti e due?  

Lo abbiamo chiesto a un’ avvocata che da molti anni ormai sta seguendo l’evoluzione della criminalità, (soprattutto in campo civilistico), praticamente dal 1989, quando, fresca laureata, si trovò a dover prendere in mano lo studio del padre, avvocato Lo Giudice, colto da un imprevedibile malore. “Mi gettai nella mischia, forse anche con un po’ di incoscienza, ma non c’era alternativa”, ricorda questa bella signora dell’alta borghesia milanese, che lavora 12 ore al giorno; ha un figlio musicista un ex marito imprenditore e una madre che è una forza della natura. Per i processi penali, Lidia collabora abitualmente con la collega Roberta Ligotti.

Le ragioni di speranza consistono soprattutto in migliori condizioni di donne, disabili, fragili.Privilegiando l’attenzione sulla vittima piuttosto che sul presunto responsabile”, ricorda Lidia Lo Giudice, “Il Codice Rosso, approvato nel 2019, modifica l’atteggiamento degli operatori giudiziari la cui eventuale carenza di empatia ha, in passato, obiettivamente favorito il protrarsi delle violenze; sentendosi più tutelate, per le donne diventa meno difficile denunciare. E questo è anche uno spiraglio contro l’omertà che devasta l’intero nostro Paese e la nostra coscienza civile”.

Parecchie donne però tuttora si nascondono: come se a vergognarsi dovesse essere chi è maltrattato, non chi maltratta.

“Pesano la necessità economica, la stratificazione di culture della rassegnazione, la retorica del sacrificio, certe tradizioni feroci. Fra gli immigrati poi, la frequente non conoscenza della lingua rende ancora più difficoltoso comunicare. Tuttavia, anche qui registriamo un aumento di denunce.

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Ph. Silvia Dogliani

Fino al 1981 c’erano il “matrimonio riparatore”(Codice Rocco, art. 1 C.P) e il “delitto d’onore” (art 587 e 544), norme nutrite entrambe del medesimo humus e abolite nel 1981. Il primo estingueva il reato, di fatto riconoscendo al colpevole facoltà di stupro per tutta la vita. Il secondo (contro la sorella o la moglie o il coniuge coinvolti in una relazione carnale) era punito con la reclusione dai 3 ai 7 anni. Oggi c’è uno specifico reato (15 anni) di “costrizione o induzione al matrimonio”. E al posto del delitto d’onore c’è il femminicidio, (12 a 24 anni). Ma nonostante tutto questo, alcuni sostengono che non sia cambiato granché.

Una nota positiva che però rimane praticante sola: per il resto, l’evoluzione della criminalità registra aumento di illeciti legati al cyberspazio, numero crescente di violenze commesse prima e indipendentemente dal reato, radicamento della n’ndrangheta”.

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Ph. Silvia Dogliani

Approvato nel 2019, Il Codice Rosso introduce novità e modifiche nel Codice Penale e nel Codice di Procedura penale in materia di violenza su donne, minori, fragili.

Tempi dell’indagine: Come nei Pronto Soccorso per chi necessita un intervento immediato, le nuove nome obbligano la polizia giudiziaria a riferire subito al pubblico ministero, e quest’ultimo ad assumere entro tre giorni informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato (eventuali proroghe solo per imprescindibili esigenze di tutela dei minori o riservatezza delle indagini).
Inasprimenti di pena: per maltrattamenti contro familiari e conviventi, dai precedenti 2/6 anni si  passa a 3/ 7. Per lo stalking, da 6 mesi/5 anni a 1 anno/6anni più 6 mesi. Per la violenza sessuale da 5/10 a 6/12; per la violenza di gruppo, da 6/12 anni a 8/14.
Nuovi reati: sfregio del volto (8/14 anni, ergastolo in caso di morte della vittima), diffusione di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (1/6 anni, più multa da 5/15 mila euro), costrizione o induzione al matrimonio (1/5 anni), violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e/o del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (da 6 mesi a 3 anni).
Modifiche principali: 12 mesi di tempo (dai precedenti 6) per denunciare i maltrattamenti, facoltà del giudice di adottare misure coercitive come il braccialetto elettronico, formazione specifica e obbligatoria per il personale delle forze dell’ordine addetto a funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria

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